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Sez. 1, Sentenza n. 2996 del 06/05/1980 (Rv. 406746 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - STORNO DI DIPENDENTI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ANIMUS NOCENDI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406746-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - STORNO DI DIPENDENTI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ANIMUS NOCENDI - NECESSITA.*

Perche lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente non e sufficiente la mera consapevolezza, nell'agente, dell'idoneita dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma e necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato (cosiddetto animus nocendi), la quale deve essere ritenuta sussistente tutte le volte che lo storno di dipendenti sia posto in essere con modalita tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente. (Conf 125/74, mass n 367692).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)