Sez. 1, Sentenza n. 5718 del 20/06/1996 (Rv. 498222 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE | Storno di dipendenti - Configurabilità - Condizioni - "Animus nocendi" - Necessità.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE
Perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente non è sufficiente la mera consapevolezza, nell'agente, dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato (cosiddetto "animus nocendi"), la quale deve essere ritenuta sussistente tutte le volte che lo storno di dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)