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Sez. L, Sentenza n. 8289 del 10/11/1987 (Rv. 455885 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - SOGGETTI - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO APPLICABILE AL RAPPORTO - CRITERI - ATTIVITÀ DELL'IMPRENDITORE - RILEVANZA - ADESIONE DELLE PARTI AD ASSOCIAZIONI SINDACALI DI ALTRA CATEGORIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455885-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - SOGGETTI - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO APPLICABILE AL RAPPORTO - CRITERI - ATTIVITÀ DELL'IMPRENDITORE - RILEVANZA - ADESIONE DELLE PARTI AD ASSOCIAZIONI SINDACALI DI ALTRA CATEGORIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Al fine dell'individuazione del contratto collettivo post- corporativo applicabile al rapporto di lavoro, l'appartenenza alla categoria professionale si determina (ex art. 2070 cod. civ.) secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, senza che abbia Rilevanza la circostanza che le parti abbiano aderito ad associazioni sindacali di categoria non corrispondenti all'attività medesima, atteso che le parti non possono - in ragione della natura pubblicistica della citata disposizione - convenire di sottoporre il rapporto alla disciplina di un contratto collettivo diverso da quello applicabile ai sensi della norma stessa, a meno che il contratto individuale non risulti più favorevole per il prestatore di lavoro. (V 2998/85, mass n 440715).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)