Sez. L, Sentenza n. 2998 del 14/05/1985 (Rv. 440715 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ AGRICOLA DA PARTE DI DIPENDENTE DI IMPRESA COMMERCIALE - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA RILEVANZA DELL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E PREVALENTE ESERCITATA DALL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ AGRICOLA DA PARTE DI DIPENDENTE DI IMPRESA COMMERCIALE - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA RILEVANZA DELL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E PREVALENTE ESERCITATA DALL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo cui, a norma dell'art. 2070 cod. civ., l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini della individuazione del contratto collettivo applicabile, si determina non in base all'attività del lavoratore ma in base all'attività esercitata dall'imprenditore, dando applicazione, nell'ipotesi d'imprenditore esercente distinte attività, alla disciplina collettiva corrispondente alle singole attività, ove esse abbiano carattere autonomo, oppure al contratto collettivo relativo all'attività principale o prevalente, ove le distinte attività non siano autonome ma in rapporto di accessorietà, non soffre deroga neppure nell'ipotesi di prestazione di attività agricola da parte di dipendente d'impresa esercente attività commerciale. Pertanto, in tal caso, dovendo coordinarsi le norme dell'art. 2070 e degli artt. 2135 e 2195 cod. civ., il giudice del merito deve stabilire se l'attività commerciale e quella agricola svolte dallo stesso imprenditore siano del tutto autonome ovvero risultino connesse, in quanto dirette al conseguimento di una stessa finalità produttiva, e, ove emerga quest'ultima situazione, deve accertare anche quale sia l'attività principale e prevalente, applicandone la relativa disciplina al rapporto di lavoro controverso. (V 3879/83, mass n 428805; (V 4055/81, mass n 414712; (V 23/80, mass n 403386; (V 1063/78, mass n 390420).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)