Sez. L, Sentenza n. 4496 del 20/05/1997 (Rv. 504552 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Diritto alla cosiddetta promozione automatica - Cumulo di brevi periodi di assegnazione alle mansioni superiori - Rilevanza - Sostituzione dipendente non da necessità contingente ma da oggettive carenze di organico - Necessità - Intento fraudolento del datore di lavoro - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Ai fini del riconoscimento della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ. non è sufficiente che il dipendente provi di essere stato adibito alle mansioni corrispondenti per periodi di tempo che, complessivamente considerati, superino i tre mesi, essendo anche necessario che egli provi - o quanto meno deduca - che la sostituzione è stata disposta non per contingenti necessità dell'impresa, ma per un'obiettiva carenza o insufficienza di organico, correlata ad un'organizzazione del lavoro diretta ad utilizzare in modo duraturo le maggiori capacità di lavoratori assunti con una qualifica inferiore; non è necessaria, invece, la prova di un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)