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Sez. 1 - , Sentenza n. 21734 del 27/10/2016 (Rv. 642060 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Notifica al procuratore costituito - Necessità.
Stato
decisa il 2016-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642060-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio (reale o eletto) del difensore e non già presso il domicilio eletto della parte, anche se detti luoghi possono coincidere. Pertanto, se la notificazione della sentenza è priva di ogni riferimento al procuratore costituito quale destinatario dell'atto, la stessa non è idonea a fare decorrere il termine ex art. 325 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio di quest'ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)