Sez. 2, Sentenza n. 4313 del 04/03/2016 (Rv. 639409 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Notificazione alla parte presso il procuratore domiciliato nella cancelleria del giudice "a quo" - Omessa indicazione del nome e del cognome del procuratore - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE
La notifica della sentenza effettuata alla parte nel domicilio del suo procuratore, non indicato per nome e cognome, presso la cancelleria del giudice "a quo" ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, non costituisce notifica al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio reale di quest'ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell'atto, e non è quindi idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)