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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016 (Rv. 638920 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Decorrenza - Notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito e notificazione al procuratore stesso - Equivalenza - Condizioni - Indicazione del nome e del cognome del procuratore domiciliato presso la cancelleria del giudice "a quo" - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638920-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito, ancorchè eseguita presso la cancelleria del giudice "a quo" ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, è equivalente alla notifica al procuratore stesso, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., solo se fatta con l'indicazione del nome e del cognome del procuratore e quale destinatario, in tale qualità, della notificazione, permanendo così il collegamento tra la parte, il suo procuratore e il domicilio reale di quest'ultimo, in modo da assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)