Sez. 1, Sentenza n. 2661 del 01/06/1989 (Rv. 462955 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE - FARINA, PANE E PASTA - VENDITA DI PRODOTTI FARINACEI ALTERATI - LIMITE MINIMO DELLA SANZIONE PECUNIARIA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE - FARINA, PANE E PASTA - VENDITA DI PRODOTTI FARINACEI ALTERATI - LIMITE MINIMO DELLA SANZIONE PECUNIARIA.*
Con riguardo a reati contravvenzionali puniti con ammenda fissata solo nel massimo (nella specie, violazione degli artt. 27 e 44 della legge 4 luglio 1967 n. 580 per vendita di prodotti farinacei alterati), e poi depenalizzati, il limite minimo della sanzione pecuniaria, anche al fine del pagamento in misura ridotta contemplato dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, va individuato in misura corrispondente al limite minimo contemplato in via generale per l'ammenda dall'art. 26 cod. pen., e, cioè, in lire quattromila, con applicazione poi degli aumenti previsti dagli artt. 103 e 113 della citata legge n. 689 del 1981.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 16 CORTE COST., Cod. Pen. art. 26 CORTE COST., Legge 04/07/1967 num. 580 art. 27 CORTE COST., Legge 04/07/1967 num. 580 art. 44 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 38, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 101 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)