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Sez. 1, Sentenza n. 145 del 10/01/1998 (Rv. 511407 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Illeciti amministrativi puniti con pena pecuniaria fissata solo nel massimo - Limite minimo - Individuazione - Minimo edittale generale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511407-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA

Per procedere al pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria per la commissione di illeciti amministrativi, ove non sia previsto un minimo cui riferirsi ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, tale minimo, da versare in misura doppia, si identifica in quello fissato in via generale per le pene pecuniarie amministrative dall'art. 10, ovvero in L. 4.000 (nella specie, si è cassata la sentenza pretorile che in riferimento alla contravvenzione prevista dall'art. 17 legge 20 aprile 1962 n. 283, per l'omesso uso di copricapo nella manipolazione di sostanze alimentari, punita con la pena pecuniaria fino a L. 1.500.000, non aveva considerato validamente effettuato il pagamento in misura ridotta nella misura di L. 8.000).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Legge 20/04/1962 num. 283 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)