Sez. U, Sentenza n. 13547 del 24/06/2005 (Rv. 581214 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Controversia promossa da casa di cura accreditata per il pagamento delle prestazioni ospedaliere rese agli utenti del SSN - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Causa introdotta prima del 10 agosto 2000.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da una casa di cura accreditata nei confronti dell'Amministrazione sanitaria concedente diretta al conseguimento dell'integrale compenso per prestazioni ospedaliere rese agli utenti del Servizio sanitario nazionale. (Principio espresso in relazione a controversia promossa dopo il 30 giugno 1998 ma anteriormente al 10 agosto 2000; le S.U. hanno escluso l'applicabilità tanto del testo originario dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in parte qua", dalla sentenza n. 292 del 2000; quanto del testo del citato art. 33 novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo entrato in vigore il 10 agosto 2000 senza forza retroattiva).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)