diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 22119 del 24/11/2004 (Rv. 578457 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Erogazione dell'assistenza sanitaria ex legge n. 833 del 1978 - Farmacista - Pagamento del corrispettivo per i medicinali venduti agli utenti del S.s.n. - Controversia promossa anteriormente al 10 agosto 2000 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Innovazioni in tema di riparto di giurisdizione introdotte dall'art. 33, D.Lgs. n. 80 del 1998 - Sentenza di illegittimità costituzionale n. 292 del 2000 - Applicabilità ai rapporti non esauriti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578457-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La cognizione della domanda proposta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 33, D.Lgs. n. 80 del 1998, ma prima della sua modifica da parte dell'art. 7, legge n. 205 del 2000, dal titolare di una farmacia nei confronti della A.s.l., allo scopo di ottenere il pagamento del corrispettivo per la vendita di medicinali agli utenti del S.s.n., in base ad una convenzione stipulata ai sensi della legge n. 833 del 1978, è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 5, comma secondo, legge n. 1034 del 1971), in quanto la sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 33, cit., nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anzichè limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, e questa sentenza è applicabile ai rapporti pendenti alla data in cui è stata pronunciata, quindi anche a quelli oggetto di giudizi non ancora definiti, non potendo la giurisdizione del giudice amministrativo essere neppure fondata sull'art. 33, cit., nel testo modificato dall'art. 7, legge n. 205 del 2000, in quanto quest'ultima norma peraltro anch'essa dichiarata in parte costituzionalmente illegittima (sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) non ha efficacia retroattiva e, quindi, non è applicabile ai giudizi già iniziati alla data in cui è entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)