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Sez. 3, Sentenza n. 1241 del 02/02/1995 (Rv. 490227 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - MOROSITÀ | Morosità dell'affittuario - Contestuale esistenza dei suoi crediti per somme pari o superiori nei confronti del concedente - Risoluzione del contratto - Esclusione - Prova dei crediti - Onere dell'affittuario.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490227-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - MOROSITÀ

In tema di affitto di fondo rustico, l'art. 2 comma terzo della legge 9 agosto 1973 n. 508, il quale esclude che possa pronunciarsi la risoluzione del contratto per morosità dell'affittuario convenuto quando questi sia creditore di somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, è applicabile solo se il predetto convenuto dia prova del suo contrapposto credito all'epoca del contestato inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)