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Sez. 3, Ordinanza n. 21816 del 14/10/2009 (Rv. 609504 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Clausola derogativa della competenza - Natura vessatoria - Sussistenza - Conseguenze - Approvazione separata, specifica ed autonoma - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609504-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

La clausola derogativa della competenza per territorio inserita nelle condizioni generali di contratto ha natura vessatoria, comportando essa un'alterazione del sinallagma, sicchè si rende necessaria la sua approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo. (Nella specie, relativa ad un contratto di fornitura editoriale che prevedeva un foro convenzionale, la S.C. ha ritenuto che, mancando l'espressa accettazione relativa alla deroga della competenza, fosse altresì irrilevante che il contratto fosse stato stipulato con l'uso di un modulo semplice composto da un grande spazio bianco destinato all'indicazione dei prodotti ordinati, che la deroga fosse contrassegnata da un doppio asterisco idoneo ad attirare l'attenzione del sottoscrittore e che quest'ultimo fosse un professionista già esperto di pratiche commerciali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)