Sez. 3, Sentenza n. 399 del 10/03/1967 Ud. (dep. 19/05/1967) Rv. 104267 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - FINE DI ALLEVIARE IL DISAGIO ECONOMICO DELL'AGENTE O DEI SUOI CONGIUNTI - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - FINE DI ALLEVIARE IL DISAGIO ECONOMICO DELL'AGENTE O DEI SUOI CONGIUNTI - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
Per l'applicabilita della norma di cui all'art 62 n 1 cod pen non basta che il movente dell'Azione si presti genericamente a una valutazione etica positiva, ma occorre che esso corrisponda a finalita e principi approvati dalla coscienza collettiva, per la particolare intensita del loro contenuto morale e sociale, e si distingua dagli stimoli comuni che, in via generale, possono determinare le azioni criminose. Tale situazione non puo ravvisarsi nell'Azione di chi compie un fatto illecito per alleviare le disagiate condizioni economiche proprie o della propria famiglia, perche non e, nella comune coscienza etica, meritevole di particolare apprezzamento l'atto di chi ricorre al delitto per il fine suddetto. (prima parte. Conf 104043, anno 1967, 102120, anno 1966' V 100353, 100628, anno 1966. Seconda parte. Conf 103790, 104043, anno 1967, 102120, anno 1966)*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)