Sez. 6, Sentenza n. 71 del 17/12/1966 Ud. (dep. 17/03/1967) Rv. 103790 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - NOZIONE - ESIGENZE PERSONALI PER BISOGNO O MALATTIA - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - NOZIONE - ESIGENZE PERSONALI PER BISOGNO O MALATTIA - ESCLUSIONE.*
Ricorre l'attenuante prevista dal n 1 dell'art 62 cod pen quando l'agente e spinto all'Azione delittuosa da moventi etici e sociali che il comune sentimento considera di natura altruistica e disinteressata e non gia quando l'Azione e determinata da motivi strettamente personali, quali l'esigenza di sopperire alle precarie condizioni economiche e fronteggiare la malattia di un familiare. (Conf, per l'esclusione dei motivi di bisogno economico, 102120, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)