Sez. 3, Sentenza n. 9669 del 03/10/1997 (Rv. 508523 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Controversia instaurata dal locatore secondo le regole ordinarie di competenza - Successiva controversia per la determinazione del canone, instaurata ai sensi dell'art. 45 legge 27 luglio 1978 n. 392, dal conduttore moroso nella restituzione - Rapporto di pregiudizialità - Dipendenza (art. 295 cod. proc. civ.) fra prima controversia e seconda - Astratta configurabilità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
Poiché il conduttore in mora nella restituzione del bene locatogli non diviene perciò occupante abusivo, è astrattamente configurabile un rapporto di pregiudizialità- dipendenza, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio promosso dal locatore dinanzi al giudice competente, secondo le regole ordinarie, per la condanna di quegli al pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi dell' art. 1591 cod. civ. - salvo il maggior danno - e il giudizio promosso dal conduttore dinanzi al Pretore, funzionalmente competente per accertare il canone dovuto, pur dopo la cessazione del rapporto di locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)