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Sez. L, Sentenza n. 2672 del 02/05/1981 (Rv. 413447 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE IN MORA NELLA RESTITUZIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413447-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE IN MORA NELLA RESTITUZIONE.*

Il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata non e un occupante abusivo, ma, ancorche moroso, continua ad essere conduttore, e quindi a godere dei frutti della cosa e a farli propri, salvo il suo Obbligo, in base all'art 1591 cod civ, di corrispondere il corrispettivo della locazione, oltre il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal locatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)