Sez. 2, Sentenza n. 23749 del 08/05/2015 Ud. (dep. 04/06/2015) Rv. 264228 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Applicazione della contumacia - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO
Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato, che, in caso di assenza, è rappresentato dal suo difensore, in quanto il giudizio deve essere celebrato - in ragione del rinvio dell'art. 443, comma quarto, cod. proc. pen. all'art. 599 dello stesso codice - nella forma del procedimento in camera di consiglio, anche nelle ipotesi in cui l'impugnazione avverso la decisione di primo grado concerne l'affermazione di penale responsabilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)