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Sez. 6, Sentenza n. 14830 del 26/02/2014 Ud. (dep. 31/03/2014) Rv. 259502 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Applicazione della contumacia - Esclusione - Conseguenze in tema di decorrenza dei termini per l'impugnazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259502-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO

Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato che, in caso di assenza, è rappresentato dal suo difensore; con la conseguenza che il termine per impugnare la decisione decorre, anche per l'imputato che non vi abbia presenziato, dalla data della lettura del dispositivo e della motivazione contestuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato intempestivo il ricorso dell'imputato, ritenendo irrilevante la circostanza che la sentenza gli fosse stata notificata in epoca successiva alla pubblicazione avvenuta mediante lettura in udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)