Sez. 3, Sentenza n. 2715 del 10/02/2005 (Rv. 579850 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Sentenza di primo grado - Provvisoria esecuzione - Provvedimenti di sospensione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
I provvedimenti resi dal giudice d'appello sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (siano essi emessi secondo il rito attualmente vigente o secondo quello precedente e dunque, anche nel vigore dell'abrogato art. 357 cod. proc. civ.) non sono ricorribili per cassazione, neanche a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti di natura processuale con contenuto non decisorio, che producono effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)