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Sez. 3, Sentenza n. 2715 del 10/02/2005 (Rv. 579850 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Sentenza di primo grado - Provvisoria esecuzione - Provvedimenti di sospensione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579850-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

I provvedimenti resi dal giudice d'appello sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (siano essi emessi secondo il rito attualmente vigente o secondo quello precedente e dunque, anche nel vigore dell'abrogato art. 357 cod. proc. civ.) non sono ricorribili per cassazione, neanche a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti di natura processuale con contenuto non decisorio, che producono effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)