Sez. 5, Sentenza n. 1176 del 09/04/1984 Ud. (dep. 26/04/1984) Rv. 163810 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - IN GENERE - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO DEL PRETORE PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 399 PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - IN GENERE - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO DEL PRETORE PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 399 PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - CONDIZIONI.*
In seguito alla pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 399, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, cod. proc. pen., avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per Estinzione del reato per amnistia o prescrizione, il ricorso per Cassazione proposto dall'imputato per ottenere il proscioglimento ampiamente liberatorio ai sensi dell'art. 152, secondo comma, deve essere convertito in appello, essendo la decisione della Corte costituzionale intervenuta nel corso di un rapporto processuale non concluso.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 399 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)