Sez. 4, Sentenza n. 16892 del 10/11/1989 Ud. (dep. 04/12/1989) Rv. 182747 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - SENTENZA DEL PRETORE - FORMULA PREFERENZIALE EX ART. 152 CAPOVERSO COD. PROC. PEN. - RICORSO PER CASSAZIONE - MEZZO NON CONSENTITO - INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA - APPELLO - NECESSITÀ - CONVERSIONE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - SENTENZA DEL PRETORE - FORMULA PREFERENZIALE EX ART. 152 CAPOVERSO COD. PROC. PEN. - RICORSO PER CASSAZIONE - MEZZO NON CONSENTITO - INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA - APPELLO - NECESSITÀ - CONVERSIONE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
In tema di impugnazioni, a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 codice procedura penale, nella parte in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, capoverso, detto codice, avverso la sentenza pretorile di proscioglimento per Estinzione del reato per amnistia o prescrizione (C. cost. 21 luglio 1983 n. 224), la sentenza del pretore con la quale viene dichiarata la Estinzione del reato per amnistia non è soggetta a ricorso per Cassazione ma ad appello. Ne consegue che, azionato un mezzo non consentito dalla legge, quale il ricorso per Cassazione, non potendosi in alcun modo parlare di un semplice errore ostativo nell'indicazione del tipo di gravame, ove la volontà di proporre tale mezzo risulti attraverso la formulazione del motivo e l'esplicito riferimento all'art. 524 codice procedura penale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (V mass n 176429; (Conf mass n 181236; (Conf mass n 177040; (contra mass n 163810; (contra mass n 163871; (contra mass n 166890; (contra mass n 167160; (contra mass n 175545; (contra mass n 176156; (contra mass n 090405).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)