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Sez. 6, Sentenza n. 3562 del 04/11/1989 Ud. (dep. 14/03/1990) Rv. 183680 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DI IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - SENTENZA PRETORILE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE - APPELLABILITÀ - RAVVISABILITÀ - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - SUSSISTENZA - RAGIONE - GENERALE PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183680-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DI IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - SENTENZA PRETORILE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE - APPELLABILITÀ - RAVVISABILITÀ - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - SUSSISTENZA - RAGIONE - GENERALE PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI - APPLICABILITÀ.*

In tema di impugnazioni penali, avverso la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato l'Estinzione del reato per effetto di sopravvenuta amnistia, per quanto dispone l'art. 512 n. 2 codice procedura penale 1930, siccome ampliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/1983 e modificato dall'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (in vigore dal 29 novembre 1984), è ammesso solo l'appello (e non più il ricorso per Cassazione). Tuttavia, ove, erroneamente, la parte abbia proposto ricorso per Cassazione, il mezzo d'impugnazione non è sanzionato da inammissibilità, dovendosi fare applicazione dell'istituto della conversione del mezzo di impugnazione (come applicazione del più vasto istituto della conservazione degli Atti giuridici, al quale si ispira la norma di cui all'art. 586.5 del nuovo codice di procedura penale 1988) in quanto deve ritenersi che il ricorrente abbia inteso utilizzare il mezzo di gravame predisposto dalla legge. (Conf mass n 181236; (Conf mass n 167160; (Conf mass n 166890; (Conf mass n 163810).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 512 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 31/07/1984 num. 400 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)