Sez. L, Sentenza n. 13331 del 26/10/2001 (Rv. 549874 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Domanda amministrativa - Presupposto dell'azione - Procedimento pensionistico definito con sentenza di rigetto passata in giudicato - Nuova domanda giudiziale - Nuova domanda amministrativa - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Improcedibilità della domanda giudiziale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Poiché la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce - nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo - un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità dell'azione, è improponibile la domanda giudiziale intesa ad ottenere la pensione di inabilità, qualora a definizione del procedimento pensionistico sia intervenuta sentenza di rigetto passata in giudicato e la domanda giudiziale con cui si fa valere il mutamento della situazione non sia stata preceduta da una diversa e nuova domanda amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)