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Sez. 3, Sentenza n. 846 del 21/02/1978 (Rv. 390183 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - DIFFERENZE RISPETTO AL DIRITTO GENERALE DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE.*
Stato
decisa il 1978-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390183-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - DIFFERENZE RISPETTO AL DIRITTO GENERALE DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE.*

Il diritto di regresso dell'Inail previsto dall'art 10 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, e un diritto diverso da quello generale di surrogazione, attribuito all'assicuratore dall'art 1916 cod civ, sia perche sorge in un rapporto assicurativo soggettivamente trilatero, sia perche il suo oggetto e costituito non dalla rivalsa di quanto versato dall'istituto assicuratore all'infortunato assicurato o ai suoi familiari, ma dal rimborso dell'indennita e delle spese accessorie liquidate in favore del lavoratore infortunato, a norma delle leggi speciali. (V 3263/77, mass n 386803; (V 4412/76, mass n 383130; (V 1949/75, mass n 375646).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)