Sez. L, Sentenza n. 1949 del 17/05/1975 (Rv. 375646 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - NATURA PREVIDENZIALE - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - NATURA PREVIDENZIALE - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
A differenza dell'Azione surrogatoria di cui all'art 1916 cod civ, esercitata dall'Inail nei confronti del responsabile dell'infortunio, estraneo al rapporto assicurativo per il rimborso di tutte le somme corrisposte al lavoratore infortunato, ha natura previdenziale l'Azione proposta dallo stesso istituto, a norma dell'art 10 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, contro il datore di lavoro, che e parte del detto rapporto assicurativo, per il rimborso delle sole indennita corrisposte al lavoratore o ai superstiti a seguito dell'infortunio imputabile allo stesso datore di lavoro o ad un suo dipendente. Da tanto consegue che a quest'ultima controversia non e applicabile la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969 n 742.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)