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Sez. L, Sentenza n. 6522 del 02/12/1988 (Rv. 460846 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - PRASSI AZIENDALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFICACIA PREVALENTE SUL CONTRATTO INDIVIDUALE E SUI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460846-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - PRASSI AZIENDALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFICACIA PREVALENTE SUL CONTRATTO INDIVIDUALE E SUI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

La "prassi aziendale" - che non consiste nella mera reiterazione del comportamento dei lavoratori e del datore di lavoro, ma richiede che con tale ripetizione le parti abbiano inteso regolare aspetti del rapporto di lavoro - non può prevalere sul contratto individuale di lavoro, né sui contratti collettivi postcorporativi, ma, integrando il contenuto di tali contratti, può avere forza vincolante per le parti solo nell'ipotesi di deroga in senso più favorevole al lavoratore. (V 3220/88, mass n 458666; (V 7732/87, mass n 455578).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2078

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)