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Sez. L, Sentenza n. 7732 del 20/10/1987 (Rv. 455578 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - CLAUSOLA D'USO - DEROGA ALLE CLAUSOLE DIFFORMI E MENO FAVOREVOLI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455578-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - CLAUSOLA D'USO - DEROGA ALLE CLAUSOLE DIFFORMI E MENO FAVOREVOLI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - IDONEITÀ.*

Il contratto collettivo nazionale, non essendo gerarchicamente sopraordinato al contratto collettivo aziendale, non può vietare che questo stabilisca un trattamento di miglior favore per i lavoratori, ferma in ogni caso, ai sensi dell'art. 2077 cod. civ., la prevalenza - rispetto alla disciplina collettiva sia nazionale che aziendale - del contratto individuale, nelle parti in cui questo (anche per prassi aziendale, integrativa del contratto stesso quale clausola d'uso ex art. 1340 cod. civ.) disponga in senso più favorevole ai prestatori d'opera. (V 6161/87, mass n 454471; (V 4517/86, mass n 447266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)