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Sez. U, Sentenza n. 1513 del 13/02/1991 (Rv. 470907 - 01)

Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali | Istituto Agronomico Mediterraneo (I.A.M.) - Domanda di reintegrazione nel posto di lavoro proposta dal dipendente licenziato - Difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Stato
decisa il 1991-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470907-01

Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali

La domanda, con la quale un dipendente dell'Istituto agronomico mediterraneo (IAM), con mansioni di traduttore-interprete, contesti la legittimità del licenziamento e chieda la reintegrazione nel posto di lavoro, si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, considerato che detto Istituto è organo del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (CIHEAM), che tale Centro, ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo di Parigi del 21 maggio 1962 e dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 2 (Accordo ratificato con la legge 13 luglio 1965 n. 932), gode dell'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri (senza che ciò possa configurare un contrasto con l'art. 24 della Costituzione) e che quella pretesa è atta ad incidere sull'organizzazione pubblicistica dell'ente internazionale, non rivestendo le dette mansioni, per cui è chiesta la reintegrazione, carattere solo materiale od esecutivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Legge 13/07/1965 num. 932, Tratt. Internaz. 21/05/1962 num. 613, Tratt. Internaz. 21/05/1962 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)