diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 531 del 03/08/2000 (Rv. 539105 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Forza Multinazionale e Osservatori - MFO - Immunità giurisdizionale - Estremi - Domanda di una dipendente diretta, previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole, alla condanna dell'Organizzazione al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro o di quanto dovutole in applicazione della legge n. 604 del 1966 - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Esistenza di una pattuizione relativa all'applicazione al rapporto di lavoro delle leggi dell'ordinamento interno - Irrilevanza - Carattere esclusivamente patrimoniale delle pretese avanzate - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2000-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539105-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

Ai sensi dell'art. 8, comma primo, dell'accordo di sede stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza Multinazionale e Osservatori - MFO per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione (ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 luglio 1982, n. 968) "la MFO e i suoi beni, destinati all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, godono della immunità di giurisdizione, salvo che la MFO vi abbia espressamente rinunciato, in casi particolari e nella misura stabilita". Ne consegue che l'esame della domanda con la quale una dipendente della MFO chieda, previo accertamento della illegittimità del licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo, la condanna dell'Organizzazione al pagamento, in suo favore, dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro o, in subordine, di quanto risultante dall'applicazione della legge n. 604 del 1966 si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano. Nè possono valere in contrario: a) l'espressa pattuizione dell'applicazione delle leggi dell'ordinamento interno al rapporto di lavoro "de quo"; b) la pretesa natura meramente patrimoniale delle pretese avanzate. Infatti, per quel che riguarda il primo dei suddetti argomenti, va osservato che la suddetta pattuizione non può valere come rinuncia all'immunità (data la differenza esistente tra disciplina sostanziale del rapporto e aspetto processuale, cui esclusivamente attiene il regime della giurisdizione); quanto al secondo dei suddetti argomenti, si deve osservare che l'accertamento giudiziale richiesto non potrebbe non svolgersi se non commisurando la scelta del recesso alla struttura data, anche per il tramite di questo atto, dall'ente alla propria organizzazione e, quindi, in modo intrinsecamente incompatibile con la "ratio" e la funzione della sussistente immunità.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1982 num. 967, Legge 29/12/1982 num. 968 art. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)