Sez. 3, Sentenza n. 9197 del 30/08/1995 (Rv. 493820 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Impresa cessionaria - Onere del danneggiato di inviare alla cessionaria la richiesta di cui all'art. 22 legge n. 990 del 1969 - Sussistenza - Obbligo della cessionaria di corrispondere interessi moratori e danni da svalutazione oltre il massimale - Sussistenza - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motori, l'art. 8 del D.L. n. 576 del 1978, convertito in legge n. 738 del 1978 - a norma del quale, nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa cessionaria la richiesta di risarcimento con le modalità indicate nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, anche se una richiesta in tal senso sia stata in precedenza presentata all'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, ed esclude la proposizione di qualsiasi azione risarcitoria prima che siano decorsi sei mesi dall'invio delle richieste - trova applicazione nel caso in cui la procedura di liquidazione non sia intervenuta durante il giudizio di risarcimento, promosso dal danneggiato con l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, e comporta che, prima del decorso del prescritto termine semestrale, riservato all'impresa cessionaria per procedere alla liquidazione dei danni, non possa profilarsi alcuna obbligazione ultranominale della detta impresa. Ne consegue che l'obbligo di questa stessa di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, ivi compreso quello derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, anche oltre il limite del massimale, è configurabile soltanto dopo che sia decorso inutilmente lo "spatium deliberandi" di sei mesi, senza che essa impresa, nella sua qualità di rappresentante "ex lege" del Fondo di Garanzia, abbia provveduto ad adempiere la sua obbligazione primaria di liquidare i danni, nonostante la precedente richiesta di risarcimento dei danneggiati la avesse posta in grado di valutare, con la normale diligenza, il fondamento della pretesa creditoria.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)