Sez. 3, Sentenza n. 39261 del 09/07/2004 Ud. (dep. 07/10/2004) Rv. 229931 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - IN GENERE | Patteggiamento in appello - Estensione dell'accordo ai punti della sentenza impugnata correlati ad esso - Sussistenza - Conseguenze in tema di interdizione dai pubblici uffici che segua la condanna - Potere del giudice di adeguare l'accordo alle modifiche concordate della pena principale.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - IN GENERE
L'accordo tra le parti previsto dall'art. 599 cod. proc. pen. (cd. patteggiamento della pena in appello) può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Ne consegue che, qualora in dipendenza delle modificazioni apportate alla pena principale, quest'ultima non comporti più la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma solo quella temporanea, il giudice ha la potestà di operare modifiche anche alla pena accessoria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)