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Sez. 6, Sentenza n. 762 del 18/10/2006 Ud. (dep. 16/01/2007) Rv. 235602 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Cosiddetto patteggiamento in appello ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. - Eliminazione delle pene accessorie come conseguenza dell'accordo - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235602-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

Al cd. patteggiamento in appello della pena non conseguono benefici premiali per l'imputato che, in conseguenza, non può giovarsi della mancata applicazione della pena accessoria, in quanto tale effetto, previsto dall'art. 445 cod. proc. pen., consegue unicamente, per la natura derogatoria di quest'ultima norma, alla sentenza resa ai sensi del precedente art. 444 e non può essere esteso ad altri casi non espressamente previsti. (Fattispecie nella quale, a seguito di condanna a pena di tre anni e sette mesi di reclusione per falso ideologico e corruzione propria, era stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la Corte ha rideterminato la pena accessoria in quella temporanea per cinque anni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 19, Cod. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)