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Sez. 1, Sentenza n. 315 del 16/01/1979 (Rv. 396395 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - PREVIA COMUNICAZIONE, ALL'APPELLANTE NON COSTITUITOSI ALLA PRIMA UDIENZA, DELLA SUCCESSIVA UDIENZA DI RINVIO - NECESSITA - INOSSERVANZA - MANCANZA DELLA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA - DENUNCIA IN CASSAZIONE DELLA PREDETTA INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396395-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - PREVIA COMUNICAZIONE, ALL'APPELLANTE NON COSTITUITOSI ALLA PRIMA UDIENZA, DELLA SUCCESSIVA UDIENZA DI RINVIO - NECESSITA - INOSSERVANZA - MANCANZA DELLA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA - DENUNCIA IN CASSAZIONE DELLA PREDETTA INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA.*

L'art 348 primo comma cod proc civ, il quale fa Obbligo di dare comunicazione all'appellante, non costituitosi alla prima udienza, della successiva udienza di rinvio, mira esclusivamente ad evitare che il gravame venga dichiarato improcedibile, senza che l'appellante medesimo sia stato posto in grado di costituirsi in detta udienza successiva. Pertanto, qualora l'inosservanza di detto Obbligo non sia stata seguita da declaratoria di improcedibilita dell'appello, come previsto dalla citata norma, in quanto il giudice di secondo grado, procedendo in contumacia dell'appellante, abbia pronunciato nel merito, deve escludersi che l'appellante medesimo abbia interesse a denunciare con ricorso per Cassazione, puramente e semplicemente, l'indicata violazione, la quale di per se non gli ha recato effetti dannosi. (V 1000/77, mass n 384624).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)