diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4702 del 27/04/1991 (Rv. 471898 - 01)

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - In genere | Lavoro subordinato - In genere - Differenze - Criteri - Posizione tecnico gerarchica del lavoratore - Carattere esclusivo - Fattispecie relativa a rapporto fra società e insegnanti tenuti ad osservare l'orario concordato e retribuiti secondo le ore di lavoro effettivamente occupate.
Stato
decisa il 1991-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471898-01

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - In genere

Con riguardo alle prestazioni di contenuto intellettuale, che per la loro stessa natura non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale, né postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, l'accertamento della natura (autonoma o subordinata) del rapporto va desunta esclusivamente dalla posizione tecnico-gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore medesimo, in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro, che inerisca allo intrinseco svolgimento di quelle prestazioni, restando irrilevante, ove difetti detto requisito, l'eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del lavoro subordinato, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità dell'attività e la forma della retribuzione. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, fra l'altro, che il carattere subordinato della prestazione dell'attività d'insegnamento non fosse escluso dalle circostanze che l'orario venisse concordato, fra la società e gli insegnanti, e che la retribuzione fosse commisurata alle ore di lavoro effettivamente svolte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)