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Sez. L, Sentenza n. 2352 del 10/03/1994 (Rv. 485661 - 01)

Stampa - Giornalista - Rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) | Accertamento - Criteri - Posizione tecnico-gerarchica del lavoratore - Carattere preminente - Fattispecie relativa di pubblicista responsabile del notiziario giornalistico quotidiano di un'emittente televisiva privata senza dipendenza gerarchica organizzativa.
Stato
decisa il 1994-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485661-01

Stampa - Giornalista - Rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato)

Con riferimento all'attività giornalistica, in cui la subordinazione risulta attenuata per la creatività e la particolare autonomia che caratterizzano le prestazioni di lavoro, rileva ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato la posizione tecnico gerarchica del lavoratore, in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro che inerisca all'intrinseco svolgimento delle prestazioni, restando irrilevante, in difetto di tale requisito, l'eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del rapporto di lavoro subordinato quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la forma della retribuzione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso l'esistenza del vincolo di subordinazione in relazione alle prestazioni svolte da un pubblicista quale responsabile del notiziario giornalistico quotidiano di un'emittente televisiva privata, senza una dipendenza gerarchico-organizzativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)