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Sez. 3, Sentenza n. 2287 del 27/01/1984 Ud. (dep. 10/03/1984) Rv. 163112 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - INDUZIONE O LENOCINIO - NOZIONE: DETERMINAZIONE ALLA PROSTITUZIONE, ECCITAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA RISOLUZIONE, COAZIONE A PERSISTERE.*
Stato
decisa il 1984-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163112-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - INDUZIONE O LENOCINIO - NOZIONE: DETERMINAZIONE ALLA PROSTITUZIONE, ECCITAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA RISOLUZIONE, COAZIONE A PERSISTERE.*

Ai fini della sussistenza del reato di induzione alla prostituzione, di cui all'art. 3, n. 5 legge 20 febbraio 1958, n. 75, non è necessario che il soggetto passivo sia una persona non iniziata e non dedita alla vendita del proprio corpo. Pertanto il reato ricorre non solo quando si induca una donna a prostituirsi per la prima volta, ma, ancora, quando si rafforza la sua Determinazione a fare commercio del proprio corpo ed allorché, inoltre, si agisca su di lei per farla persistere nella turpe attività dalla quale più volte abbia apertamente manifestato la volontà di allontanarsi. (Conf mass n 101510; (Conf mass n 149280).*

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)