Sez. 3, Sentenza n. 1059 del 01/04/1966 Ud. (dep. 24/05/1966) Rv. 101510 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - INDUZIONE O LENOCINIO - NOZIONE - COMPRENDE SIA LA DETERMINAZIONE ALLA PROSTITUZIONE, SIA L'ECCITAMENTO E IL RAFFORZAMENTO DELLA RISOLUZIONE.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - INDUZIONE O LENOCINIO - NOZIONE - COMPRENDE SIA LA DETERMINAZIONE ALLA PROSTITUZIONE, SIA L'ECCITAMENTO E IL RAFFORZAMENTO DELLA RISOLUZIONE.*
Ai fini dell'ipotesi delittuosa preveduta dall'art 3, n 5, della legge 20 febbraio 1958, n 75, nella nozione di induzione alla prostituzione si comprende tanto la Determinazione (che si ha quando si fa sorgere l'idea, il proposito, la decisione di darsi alla prostituzione, che prima non esistevano), quanto l'eccitamento ed il rafforzamento della risoluzione, aggiungendo nuovi stimoli e motivi per essa. La condotta prevista dalla norma puo, quindi, realizzarsi con ogni attivita idonea sia a determinare, persuadere, convincere il soggetto passivo (donna) a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali ad un numero indeterminato di persone, sia a rafforzare la risoluzione di prostituirsi non ancora consolidata, oppure a far persistere nel turpe Esercizio chi avrebbe voluto allontanarsene.*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 n. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)