diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 25468 del 05/06/2012 Cc. (dep. 28/06/2012) Rv. 253040 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Ricorso in cassazione dell'amministrazione penitenziaria - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2012-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253040-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il ricorso per cassazione dell'amministrazione penitenziaria avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza è esperibile - ai sensi dell'art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - per sola violazione di legge e con il rispetto del termine di dieci giorni.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 ter CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)