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Sez. 1, Sentenza n. 30638 del 14/02/2017 Cc. (dep. 19/06/2017) Rv. 270960 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2017-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270960-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza è esperibile, oltre che per violazione di legge, anche per vizio di motivazione. (Nella specie, la Corte ha, altresì, affermato che l'art. 678 cod. proc. pen., come riformulato dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nel rinviare agli artt. 666 e, in alcune materie specifiche, 667, comma 4, cod. proc. pen., ha assoggettato l'intero procedimento di sorveglianza ad una nuova disciplina, che non consente di riconoscere forza ultrattiva agli artt. 71 e ss. ord. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 1 com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 ter CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)