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Sez. 1, Sentenza n. 31595 del 04/06/2018 Cc. (dep. 11/07/2018) Rv. 273853 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Ricorribilità per cassazione - Motivi - Vizio di motivazione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273853-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza è esperibile ricorso per cassazione, oltre che per violazione di legge, anche per vizio di motivazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che, alla stregua dell'art. 678 cod. proc. pen., come riformulato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la possibilità per tutti i procedimenti di sorveglianza di ricorrere per cassazione senza limitazioni circa i motivi proponibili delinea rispetto ad essi una disciplina nuova, che non consente più di riconoscere forza ultrattiva agli artt. 71 ss. ord. pen.).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)