Sez. L, Sentenza n. 4342 del 20/02/2008 (Rv. 601955 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ | Modificazione "in peius" della posizione di una delle parti con riguardo ad un periodo già trascorso - Liceità - Limiti - Interpretazione del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie relativa a trattamento economico di personale dirigente medico.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ
Alle parti sociali è consentito modificare in senso peggiorativo, con il limite della ragionevolezza ed esclusa la ripetizione delle somme già corrisposte ed entrate nel patrimonio dei lavoratori, la pregressa retribuzione anche con riguardo ad un periodo già trascorso, non essendo ravvisabile il sacrificio di un diritto quesito nell'abolizione di un determinato vantaggio per i lavoratori da parte del nuovo contratto collettivo che rinnovi la disciplina del contratto di lavoro in termini ampi ed apprezzabili complessivamente dal giudice di merito, la cui interpretazione, se conforme alle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi, non è sindacabile in sede di legittimità (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., ha ritenuto la legittimità dell'accordo integrativo del 2 luglio 1997 che riconosceva al dirigente medico, vincitore di concorso successivamente al 5 dicembre 1996, l'inquadramento economico all'ex IX livello anziché al X, come previsto dal contratto collettivo vigente al momento dell'assunzione, venendo a confluire entrambe le posizioni funzionali nel nuovo I livello dirigenziale medico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 70, Contr. Coll. 02/07/1997 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)