Sez. 2, Sentenza n. 4284 del 15/05/1997 (Rv. 504355 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Perfezionamento della sublocazione o della cessione del contratto - Rapporti cronologici con l'immissione del terzo nella detenzione - Anteriorità del contratto - Necessità - Fattispecie relativa alle modalità di adempimento di un contratto preliminare di cessione di azienda.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE
In riferimento ad un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale, il contratto di sublocazione o di cessione del contratto, nel quadro della disciplina di cui all'art. 36 della legge n. 392 del 1978, deve perfezionarsi prima della immissione - da parte del sublocatore o cedente - del subconduttore o cessionario nella detenzione dell'immobile, sia perché altrimenti la detenzione da parte di quest'ultimo sarebbe inizialmente senza titolo, sia perché la comunicazione della cessione o della sublocazione al locatore deve essere preventiva, allo scopo di consentirgli di manifestare la sua eventuale opposizione prima che intervenga l'immissione nel locale del designato nuovo cessionario o sublocatore. (Nella specie, stipulato da parte del conduttore di un immobile locato ad uso commerciale un contratto preliminare di cessione dell'azienda, i promittenti acquirenti fecero giudizialmente valere l'inadempimento del cedente che non aveva loro procurato la prevista successione nel contratto di locazione, mentre la controparte eccepì in sede di merito che essi non avevano acceduto alla offerta immissione nel possesso del locale, e poi col ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di merito favorevole agli attori - dalla S.C. rigettato in base al riportato principio - dedusse, anche sotto il profilo di una non adeguata motivazione su un punto decisivo, che la cessione del contratto di locazione e la relativa comunicazione al locatore sarebbero dovuti avvenire dopo l'immissione in possesso e non prima, poiché secondo il preliminare il possesso e il godimento dell'azienda sarebbero dovuti passare all'acquirente al momento del contratto definitivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)