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Sez. 3, Sentenza n. 6402 del 25/06/1990 (Rv. 467974 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - CESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA - STIPULA CONTEMPORANEA IN UN UNICO DOCUMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467974-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - CESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA - STIPULA CONTEMPORANEA IN UN UNICO DOCUMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di sublocazione e cessione del contratto di locazione, prevista dall'art. 36 della legge n. 392 del 1978, non è necessario che la sublocazione dell'immobile o la cessione del contratto di locazione, da una parte, e la cessione o l'affitto dell'azienda, dall'altra, siano stipulati contemporaneamente in un unico documento, essendo sufficiente che tra i due Atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)