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Sez. 4, Sentenza n. 18651 del 20/03/2013 Ud. (dep. 26/04/2013) Rv. 255106 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Compiti - Ambito di responsabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255106-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti del coordinatore il quale, non avendo adeguato il piano di sicurezza e coordinamento rispetto alle modifiche strutturali intervenute nel corso dei lavori svolti all'interno di un capannone presso la Bridgestone e non avendo provveduto a dare idonea informazione di dette modifiche ai datori di lavoro, causava la morte di un operaio ed il grave ferimento di un altro, entrambi precipitati da un solaio per effetto del suo cedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)