Sez. L, Sentenza n. 919 del 15/02/1986 (Rv. 444442 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE IN APPELLO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - ADESIONE O DISSENSO RISPETTO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE IN APPELLO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - ADESIONE O DISSENSO RISPETTO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
Nelle cause in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il giudice del merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione delle indagini tecniche, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreché egli dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento; in particolare, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, può adempiere all'Obbligo di dimostrare di avere tenuto conto delle critiche mosse alla stessa, indicando sinteticamente le ragioni, in modo che restino implicitamente escluse le contrarie deduzioni delle parti. (V 7476/83, mass n 432092; (V 4943/78, mass n 394671).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)