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Sez. U, Sentenza n. 1761 del 26/07/1965 (Rv. 313332 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - SOGGETTIVI - GIUDICATO IMPLICITO - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE.*
Stato
decisa il 1965-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313332-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - SOGGETTIVI - GIUDICATO IMPLICITO - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE.*

L'autorita del giudicato non e limitata a cio che ha costruito l'oggetto e la causa giuridica del giudizio(cioe alle ragioni giuridiche fatte effettivamente valere nel giudizio medesimo), ma si estende a tutte quelle altre ragioni, sia in via di Azione che di eccezione, le quali, pur se non specificamente dedotte od enunciate, si configurano tuttavia egualmente come premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. Ne consegue che il giudicato implicito puo costituirsi anche su presupposti processuali e quindi anche sulla legittimazione ad agire, quando il giudice abbia provveduto sulla domanda dell'attore. (V. 2923/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)