Sez. 6, Sentenza n. 13483 del 07/04/2010 Cc. (dep. 09/04/2010) Rv. 246856 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione - Rinvio della consegna per motivi di giustizia interna - Ulteriore esecuzione della misura cautelare - Sospensione - Successiva riattivazione - Modalità - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa. Da tale cessazione, la misura cautelare riacquista automatica efficacia per i successivi dieci giorni previsti dall'art. 23 L. cit. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì stabilito che spetta alla corte di appello la verifica della sorte della cautela o della detenzione derivanti dal provvedimento nazionale, per garantire l'efficacia successiva della consegna. Conseguentemente, ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui delegava tali adempimenti al pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)