Sez. 1, Sentenza n. 72 del 10/01/1986 (Rv. 443719 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - VALUTAZIONE EQUITATIVA E VALUTAZIONE MATEMATICAMENTE ANALITICA - RAPPORTO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - VALUTAZIONE EQUITATIVA E VALUTAZIONE MATEMATICAMENTE ANALITICA - RAPPORTO.*
Al fine della concreta liquidazione dell'assegno di divorzio, se non può farsi ricorso ad una valutazione meramente equitativa, allorché sia possibile accertare gli elementi del reddito di ciascun coniuge (in esso comprendendo sia le entrate in denaro che le altre utilità economicamente valutabili), neppure per altro è richiesta al giudice una valutazione matematicamente analitica degli elementi stessi. (V 3051/83, mass n 427957; (V 2694/82, mass n 420548; (V 5447/81, mass n 416161 e 416163; (V 1206/1985, mass n 439325, sull'affermazione incidentale).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)